Art. 14. Modifica e istituzione di uffici presso la sovrintendenza scolastica 1. L'ufficio 164, scuole secondarie di cui al punto XIV dell'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, assume la nuova denominazione: n. 164 "Ufficio ruolo delle scuole secondarie" ed esercita i seguenti compiti: a) gestione dei ruoli del personale direttivo e docente: amministrazione giuridico-economica, nonche' dei movimenti definitivi e annuali; b) incarichi di presidenza; c) gestione degli altri organici; d) convegni: esoneri e autorizzazioni varie del personale direttivo e docenti di ruolo; e) personale docente del conservatorio di musica; f) contenzioso. 2. Al punto XIV - Sovrintendenza scolastica - dell'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e' aggiunto il seguente ufficio: n. 190 - "Ufficio concorsi delle scuole secondarie", al quale sono attribuiti i seguenti compiti: a) concorsi a cattedre; b) albo professionale; c) docenti non di ruolo: graduatorie e nomine; d) docenti di religione; e) alunni: iscrizioni, trasferimenti, esoneri ed altro; f) scrutini ed esami; g) atti degli organi collegiali; h) convitto nazionale e rispettivo personale non docente; i) contenzioso. 3. Per far fronte alle maggiori esigenze di servizio della sovrintendenza scolastica, le dotazioni organiche previste per la stessa dal ruolo speciale del personale addetto all'istruzione professionale in lingua italiana, di cui alla legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, e successive modifiche e integrazioni, e' aumentato di un posto nella VI qualifica funzionale. NORME TRANSITORIE