Art. 14.
                   Modifica e istituzione di uffici
                 presso la sovrintendenza scolastica
 
   1.   L'ufficio   164,  scuole  secondarie  di  cui  al  punto  XIV
dell'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, assume
la   nuova   denominazione:   n.  164  "Ufficio  ruolo  delle  scuole
secondarie" ed esercita i seguenti compiti:
     a)  gestione  dei  ruoli  del  personale  direttivo  e  docente:
amministrazione giuridico-economica, nonche' dei movimenti definitivi
e annuali;
     b) incarichi di presidenza;
     c) gestione degli altri organici;
     d)  convegni:  esoneri  e  autorizzazioni  varie  del  personale
direttivo e docenti di ruolo;
     e) personale docente del conservatorio di musica;
     f) contenzioso.
   2.  Al  punto  XIV  -  Sovrintendenza scolastica - dell'allegato A
della legge provinciale  21  maggio  1981,  n.  11,  e'  aggiunto  il
seguente   ufficio:   n.   190   -  "Ufficio  concorsi  delle  scuole
secondarie", al quale sono attribuiti i seguenti compiti:
     a) concorsi a cattedre;
     b) albo professionale;
     c) docenti non di ruolo: graduatorie e nomine;
     d) docenti di religione;
     e) alunni: iscrizioni, trasferimenti, esoneri ed altro;
     f) scrutini ed esami;
     g) atti degli organi collegiali;
     h) convitto nazionale e rispettivo personale non docente;
     i) contenzioso.
   3.  Per  far  fronte  alle  maggiori  esigenze  di  servizio della
sovrintendenza scolastica, le dotazioni  organiche  previste  per  la
stessa  dal  ruolo  speciale  del  personale  addetto  all'istruzione
professionale in lingua italiana, di cui alla  legge  provinciale  29
aprile  1975,  n.  22,  e  successive  modifiche  e  integrazioni, e'
aumentato di un posto nella VI qualifica funzionale.
 
                          NORME TRANSITORIE