Art. 16. Inqudramento nell'ottava qualifica funzionale 1. Il personale laureato in ingegneria o in architettura o in urbanistica o in chimica, nonche' quello per il quale siano stati richiesti per l'assunzione titoli di specializzazione postuniversitaria, appartenente alla settima qualifica funzionale ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e' inquadrato, con effetto dal 1 gennaio 1986, o dalla data successiva di assunzione, nell'ottava qualifica funzionale dei rispettivi ruoli. 2. Con la stessa decorrenza di cui al precedente comma e' inquadrato nell'ottava qualifica funzionale il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, appartenente alla settima qualifica funzionale, laureato in giurisprudenza, in possesso del titolo di procuratore legale e che eserciti effettivamente le relative funzioni. A tal fine il numero dei posti dell'ottava qualifica funzionale del ruolo amministrativo e' aumentato di otto unita' riservate esclusivamente a tale categoria di personale.