Art. 16.
            Inqudramento nell'ottava qualifica funzionale
 
   1.  Il  personale  laureato  in  ingegneria o in architettura o in
urbanistica o in chimica, nonche' quello per  il  quale  siano  stati
richiesti     per    l'assunzione    titoli    di    specializzazione
postuniversitaria, appartenente alla settima qualifica funzionale  ed
in  servizio  alla data di entrata in vigore della presente legge, e'
inquadrato, con effetto dal 1 gennaio 1986, o dalla data  successiva
di assunzione, nell'ottava qualifica funzionale dei rispettivi ruoli.
   2.  Con  la  stessa  decorrenza  di  cui  al  precedente  comma e'
inquadrato nell'ottava qualifica funzionale il personale in  servizio
alla  data  di  entrata  in vigore della presente legge, appartenente
alla settima qualifica funzionale,  laureato  in  giurisprudenza,  in
possesso   del   titolo   di   procuratore   legale  e  che  eserciti
effettivamente le relative funzioni. A tal fine il numero  dei  posti
dell'ottava   qualifica   funzionale   del  ruolo  amministrativo  e'
aumentato di otto unita' riservate esclusivamente a tale categoria di
personale.