Art. 18.
                         Passaggio di livello
 
   1.  Il  personale  provinciale  delle  ex  carriere  di  concetto,
esecutiva ed ausiliaria, in servizio alla data di entrata  in  vigore
della  legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, consegue il passaggio
al  livello   retributivo   connesso   a   quello   della   qualifica
immediatamente superiore:
     a)  a  decorrere  dal  1  gennaio  1986 se a detta data ha gia'
maturato un'anzianita' di almeno nove anni di servizio senza demerito
nella qualifica funzionale di appartenenza;
     b)  a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di
compimento di nove anni di servizio senza  demerito  nella  qualifica
funzionale di appartenenza.