Art. 18. Passaggio di livello 1. Il personale provinciale delle ex carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria, in servizio alla data di entrata in vigore della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, consegue il passaggio al livello retributivo connesso a quello della qualifica immediatamente superiore: a) a decorrere dal 1 gennaio 1986 se a detta data ha gia' maturato un'anzianita' di almeno nove anni di servizio senza demerito nella qualifica funzionale di appartenenza; b) a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento di nove anni di servizio senza demerito nella qualifica funzionale di appartenenza.