Art. 19. Passaggio dalla settima all'ottava qualifica funzionale 1. Fino a quando non saranno stati identificati i profili professionali di cui al primo comma dell'art. 43 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, i concorsi ivi previsti sono banditi per i posti di ottava qualifica funzionale. L'anzianita' richiesta per l'ammissione ai concorsi suddetti e' ridotta di un anno.