Art. 20. Personale proveniente da altre amministrazioni 1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 18 e 19 non trovano applicazione nei confronti del personale delle ex carriere di concetto, esecutiva e ausiliaria, gia' appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, transitato nei ruoli provinciali a termini delle rispettive norme statali, regionali e provinciali, e che abbia fruito presso le amministrazioni di provenienza dei benefici previsti dall'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, o da analoga normativa. 2. Il personale di cui al precedente comma e' compreso nelle dotazioni organiche delle suddette ex carriere dei ruoli provinciali, conservando il livello retributivo acquisito.