Art. 21.
                  Incarichi provvisori di dirigenza
 
   1.  Gli  incarichi  di  dirigenza  degli  uffici  istituiti  dalla
presente legge, nonche' quelli relativi alle strutture  organizzative
vacanti  alla  data  della  sua  entrata  in  vigore o che si rendano
vacanti entro il 31 dicembre 1988, sono conferiti in via  provvisoria
con  la  procedura  di  cui  all'art.  108 della legge provinciale 21
maggio 1981, n. 11, e successive modifiche.