Art. 21. Incarichi provvisori di dirigenza 1. Gli incarichi di dirigenza degli uffici istituiti dalla presente legge, nonche' quelli relativi alle strutture organizzative vacanti alla data della sua entrata in vigore o che si rendano vacanti entro il 31 dicembre 1988, sono conferiti in via provvisoria con la procedura di cui all'art. 108 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche.