Art. 4. Titoli di studio 1. La lettera d) del primo comma dell'art. 54 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e' sostituita dalle seguenti: " d) settima qualifica funzionale: diploma di laurea; e) ottava qualifica funzionale: diploma di laurea con titolo di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero diploma di laurea con titoli di specializzazione postuniversitaria".