Art. 4.
                           Titoli di studio
 
  1.  La  lettera  d)  del  primo  comma  dell'art.  54  della  legge
provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e' sostituita dalle seguenti:
    " d) settima qualifica funzionale: diploma di laurea;
     e)  ottava qualifica funzionale: diploma di laurea con titolo di
abilitazione  all'esercizio  della  professione,  ovvero  diploma  di
laurea con titoli di specializzazione postuniversitaria".