Art. 5. Dotazioni organiche dell'ottava, settima e quarta qualifica funzionale 1. I posti di organico della settima qualifica funzionale dei ruoli provinciali, per il cui accesso sono richiesti i titoli di studio e professionali di cui alla lettera e) e dell'art. 54 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, come integrato dall'art. 4 della presente legge, sono ascritti e recati in aumento nell'ottava qualifica funzionale e sono soppressi nella settima qualifica funzionale. 2. I posti di organico del ruolo speciale dei servizi di vigilanza boschiva sono ascritti alla quarta qualifica funzionale. 3. I posti della ex carriera ausiliaria del ruolo speciale dei servizi tecnici e della ex carriera dei cantonieri dello stesso ruolo, fermo restando le rispettive dotazioni organiche, possono essere coperti nella terza o quarta qualifica funzionale, in relazione ai requisiti di accesso richiesti in sede di assunzione, rispettivamente, dalle lettere a) e b), del primo comma dell'art. 54 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni.