Art. 5.
                   Dotazioni organiche dell'ottava,
                settima e quarta qualifica funzionale
 
   1.  I  posti  di  organico  della settima qualifica funzionale dei
ruoli provinciali, per il cui accesso  sono  richiesti  i  titoli  di
studio  e  professionali  di cui alla lettera e) e dell'art. 54 della
legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, come integrato  dall'art.  4
della  presente  legge, sono ascritti e recati in aumento nell'ottava
qualifica  funzionale  e  sono  soppressi  nella  settima   qualifica
funzionale.
   2. I posti di organico del ruolo speciale dei servizi di vigilanza
boschiva sono ascritti alla quarta qualifica funzionale.
   3.  I  posti  della  ex carriera ausiliaria del ruolo speciale dei
servizi tecnici e della  ex  carriera  dei  cantonieri  dello  stesso
ruolo,  fermo  restando  le  rispettive  dotazioni organiche, possono
essere  coperti  nella  terza  o  quarta  qualifica  funzionale,   in
relazione  ai  requisiti  di accesso richiesti in sede di assunzione,
rispettivamente, dalle lettere a) e b), del primo comma dell'art.  54
della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche
ed integrazioni.