Art. 8.
            Procedure per la liquidazione premio servizio
 
   1. Al personale della provincia che cessa dal servizio con diritto
a pensione o per collocamento in aspettativa ed in  soprannumero,  ai
sensi  dell'art.  53  della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4,
puo' essere liquidato a titolo di acconto un anticipo sull'indennita'
di  buona  uscita  provinciale  inclusiva  dell'indennita'  premio di
servizio I.N.A.D.E.L.,  da  computarsi  in  relazione  agli  anni  di
effettivo servizio prestato alle dipendenze della provincia medesima.
   2.  All'erogazione  del  predetto  anticipo  provvede il direttore
dell'ufficio  stipendi   tramite   apertura   di   credito   disposta
annualmente  a  suo favore, dietro attestazione del servizio prestato
rilasciata dai competenti uffici per l'amministrazione del  personale
dei singoli ruoli.
   3. All'atto della liquidazione definitiva dell'indennita' di buona
uscita da parte del competente ufficio previdenza sociale e  pensioni
il  direttore dell'ufficio stipendi provvede al recupero del relativo
anticipo.
   4.  Le  spese  per  gli  anticipi di cui al presente articolo e le
entrate derivanti dai relativi recuperi  sono  imputate  ai  capitoli
delle contabilita' speciali del bilancio provinciale.