Art. 8. Procedure per la liquidazione premio servizio 1. Al personale della provincia che cessa dal servizio con diritto a pensione o per collocamento in aspettativa ed in soprannumero, ai sensi dell'art. 53 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, puo' essere liquidato a titolo di acconto un anticipo sull'indennita' di buona uscita provinciale inclusiva dell'indennita' premio di servizio I.N.A.D.E.L., da computarsi in relazione agli anni di effettivo servizio prestato alle dipendenze della provincia medesima. 2. All'erogazione del predetto anticipo provvede il direttore dell'ufficio stipendi tramite apertura di credito disposta annualmente a suo favore, dietro attestazione del servizio prestato rilasciata dai competenti uffici per l'amministrazione del personale dei singoli ruoli. 3. All'atto della liquidazione definitiva dell'indennita' di buona uscita da parte del competente ufficio previdenza sociale e pensioni il direttore dell'ufficio stipendi provvede al recupero del relativo anticipo. 4. Le spese per gli anticipi di cui al presente articolo e le entrate derivanti dai relativi recuperi sono imputate ai capitoli delle contabilita' speciali del bilancio provinciale.