Art. 9.
          Anticipazione indennita' fine servizio - Rimborso
             premio servizio I.N.A.D.E.L. alla provincia
 
   1.  I  commi  aggiuntivi  all'art.  46  della legge provinciale 21
febbraio 1972, n. 4, introdotti con l'art. 10 della legge provinciale
12 febbraio 1976, n. 7, sono sostituiti dai seguenti:
   "3.   L'indennita'   di  cui  al  presente  articolo  puo'  essere
corrisposta al personale dipendente  all'atto  della  cessazione  dal
servizio con diritto a pensione in misura comprensiva dell'indennita'
premio di servizio dovuta dall'I.N.A.D.E.L. per il  medesimo  periodo
di servizio.
   4. La provincia autonoma, per effetto dell'anticipazione di cui al
precedente comma, subentra al personale interessato nelle  rispettive
ragioni  creditorie  nei confronti dell'I.N.A.D.E.L., dietro rilascio
di speciale procura notarile  di  delega  a  riscuotere  l'indennita'
premio di servizio dovuta dall'I.N.A.D.E.L. medesimo.
   5.   Le   disposizioni   di   cui  al  presente  articolo  trovano
applicazione anche in relazione all'art. 54 della  legge  provinciale
21 febbraio 1972, n. 4, e dell'art. 1 della legge provinciale 7 marzo
1977, n. 10.
   6.  L'art.  126  della  legge  provinciale  3 luglio 1959, n. 6, e
l'art. 10 della legge  provinciale  12  febbraio  1976,  n.  7,  sono
abrogati".