Art. 9. Anticipazione indennita' fine servizio - Rimborso premio servizio I.N.A.D.E.L. alla provincia 1. I commi aggiuntivi all'art. 46 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, introdotti con l'art. 10 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, sono sostituiti dai seguenti: "3. L'indennita' di cui al presente articolo puo' essere corrisposta al personale dipendente all'atto della cessazione dal servizio con diritto a pensione in misura comprensiva dell'indennita' premio di servizio dovuta dall'I.N.A.D.E.L. per il medesimo periodo di servizio. 4. La provincia autonoma, per effetto dell'anticipazione di cui al precedente comma, subentra al personale interessato nelle rispettive ragioni creditorie nei confronti dell'I.N.A.D.E.L., dietro rilascio di speciale procura notarile di delega a riscuotere l'indennita' premio di servizio dovuta dall'I.N.A.D.E.L. medesimo. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche in relazione all'art. 54 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e dell'art. 1 della legge provinciale 7 marzo 1977, n. 10. 6. L'art. 126 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e l'art. 10 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, sono abrogati".