Art. 2. Dichiarazione d'urgenza 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto della Regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia. La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia. Milano, addi' 7 gennaio 1988 TABACCI (Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 26 novembre 1987 e vistata dal commissario del Governo con nota del 28 dicembre 1987 prot. n. 21402/2408).