Art. 2. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante impiego delle somme stanziate al cap. 1.1.2.3.1.1236 la cui denominazione e' cosi' modificata: "Spese per competenze dovute agli esperti assunti per le esigenze straordinarie di definizione e di attuazione del piano territoriale regionale", iscritte negli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1987 e successivi. La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia. Milano, addi' 13 febbraio 1988 TABACCI (Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 23 dicembre 1987 e vistata dal commissario del Governo con nota del 6 febbraio 1988 prot. n. 22802/255).