Art. 4. Ordinamento degli archivi di deposito 1. In base al principio della provenienza nell'archivio di deposito deve essere mantenuta la struttura degli uffici. Il suo sistema di ordinamento deve rispecchiare l'ordinamento degli uffici provinciali. 2. Gli archivi di deposito vanno gestiti in base ad un particolare sistema di ordinamento. La scelta del sistema di ordinamento dipende dai tipi di documento e deve essere concordata con la rispettiva commissione di scarto. 3. Per ogni archivio di deposito deve essere predisposto un piano di collocazione. Il piano di collocazione contiene istruzioni sull'esercizio di tutte le attivita' connesse con la gestione dei documenti conservati nell'archivio.