Art. 4.
                Ordinamento degli archivi di deposito
 
   1.  In  base  al  principio  della  provenienza  nell'archivio  di
deposito deve essere mantenuta la  struttura  degli  uffici.  Il  suo
sistema  di  ordinamento deve rispecchiare l'ordinamento degli uffici
provinciali.
   2. Gli archivi di deposito vanno gestiti in base ad un particolare
sistema di ordinamento.
   La scelta del sistema di ordinamento dipende dai tipi di documento
e deve essere concordata con la rispettiva commissione di scarto.
   3.  Per ogni archivio di deposito deve essere predisposto un piano
di  collocazione.  Il  piano  di  collocazione  contiene   istruzioni
sull'esercizio  di  tutte  le  attivita' connesse con la gestione dei
documenti conservati nell'archivio.