Art. 5.
                  Gestione degli archivi di deposito
 
   1.  La  vigilanza  sulla gestione degli archivi di deposito spetta
alla commissione di scarto.
   2.  Per  garantire  un'ordinata gestione dell'archivio di deposito
devono essere tenuti i seguenti libri di ricerca:
    a) un piano di collocazione scritto;
    b) un ordinamento di gestione finalizzato all'utilizzazione degli
archivi e contenenti le seguenti indicazioni:
     1) indicazioni sul versamento dei documenti;
     2) indicazioni sulla collocazione dei documenti;
     3) indicazioni sul prelievo dei documenti;
     4) indicazioni sull'eliminazione dei documenti;
     5)   indicazioni   sulla  consegna  dei  documenti  all'archivio
provinciale.