Art. 5. Gestione degli archivi di deposito 1. La vigilanza sulla gestione degli archivi di deposito spetta alla commissione di scarto. 2. Per garantire un'ordinata gestione dell'archivio di deposito devono essere tenuti i seguenti libri di ricerca: a) un piano di collocazione scritto; b) un ordinamento di gestione finalizzato all'utilizzazione degli archivi e contenenti le seguenti indicazioni: 1) indicazioni sul versamento dei documenti; 2) indicazioni sulla collocazione dei documenti; 3) indicazioni sul prelievo dei documenti; 4) indicazioni sull'eliminazione dei documenti; 5) indicazioni sulla consegna dei documenti all'archivio provinciale.