Art. 7. Consegna dei documenti all'archivio provinciale 1. Decorso il termine stabilito dalla legge e dopo l'avvenuto scarto i documenti dell'archivio di deposito vengono versati all'archivio provinciale, mantenendo il sistema d'ordine dell'archivio di deposito. Il direttore del competente ufficio provinciale puo' permettere l'assunzione di documenti o scritture per le quali sussiste il pericolo della perdita o del danneggiamento gia' in un momento precedente. 2. Al momento della consegna deve essere redatto un verbale di consegna.