Art. 7.
           Consegna dei documenti all'archivio provinciale
 
   1.  Decorso  il  termine  stabilito  dalla legge e dopo l'avvenuto
scarto  i  documenti  dell'archivio  di  deposito   vengono   versati
all'archivio    provinciale,    mantenendo    il   sistema   d'ordine
dell'archivio  di  deposito.  Il  direttore  del  competente  ufficio
provinciale puo' permettere l'assunzione di documenti o scritture per
le quali sussiste il pericolo della perdita o del danneggiamento gia'
in un momento precedente.
   2.  Al  momento  della  consegna deve essere redatto un verbale di
consegna.