Art. 2.
                         Modifica dell'art. 2
            della legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 14
 
   1.  Dopo  il  primo  comma  dell'art. 2 della legge provinciale 23
gennaio 1975, n. 14, e' aggiunto il seguente nuovo comma:
   "I  contributi  di  cui  all'articolo  precedente  possono  essere
altresi' concessi, per un periodo non superiore a  trentasei  mesi  e
nella  misura massima del settanta per cento della spesa ammissibile,
per  ridurre  gli  oneri  derivanti   dalla   elabrazione   e   dalla
realizzazione  di progetti idonei a promuovere in determinate aree di
mercato  e  per  singoli  prodotti  o  gruppi  di  prodotti,   azioni
specifiche destinate ad incrementare l'esportazione.
   I   documenti   operativi   dei  progetti  dovranno  contenere  in
particolare i dati relativi  alla  situazione  di  mercato  dell'area
prescelta,  il  complesso  delle iniziative da realizzare e dei mezzi
finanziari   occorrenti   nonche'   le   previsioni   dei   risultati
conseguibili".
   2.  Dopo  il  secondo  comma  dell'art.  2,  cosi' come modificato
dall'art. 65 della  legge  provinciale  14  aprile  1980,  n.  8,  e'
aggiunto il seguente nuovo comma:
   "Al  fine  di consentire alle cooperative di cui all'art. 1 di far
fronte agli oneri di gestione derivanti dalle  attivita'  contemplate
dalla  presente legge, con particolare riferimento alla fase iniziale
di avviamento  o  di  potenziamento  della  attivita'  relativa  alla
elaborazione e realizzazione dei progetti di cui al secondo comma, la
giunta provinciale  e'  autorizzata  a  concedere,  limitatamente  al
triennio  1988-1990, contributi nella misura massima del quaranta per
cento  della  spesa  derivante  dalla  gestione  della   cooperativa,
evidenziata nel bilancio regolarmente approvato, con esclusione delle
spese relative ai progetti di cui al secondo comma".