Art. 2. Modifica dell'art. 2 della legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 14 1. Dopo il primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 14, e' aggiunto il seguente nuovo comma: "I contributi di cui all'articolo precedente possono essere altresi' concessi, per un periodo non superiore a trentasei mesi e nella misura massima del settanta per cento della spesa ammissibile, per ridurre gli oneri derivanti dalla elabrazione e dalla realizzazione di progetti idonei a promuovere in determinate aree di mercato e per singoli prodotti o gruppi di prodotti, azioni specifiche destinate ad incrementare l'esportazione. I documenti operativi dei progetti dovranno contenere in particolare i dati relativi alla situazione di mercato dell'area prescelta, il complesso delle iniziative da realizzare e dei mezzi finanziari occorrenti nonche' le previsioni dei risultati conseguibili". 2. Dopo il secondo comma dell'art. 2, cosi' come modificato dall'art. 65 della legge provinciale 14 aprile 1980, n. 8, e' aggiunto il seguente nuovo comma: "Al fine di consentire alle cooperative di cui all'art. 1 di far fronte agli oneri di gestione derivanti dalle attivita' contemplate dalla presente legge, con particolare riferimento alla fase iniziale di avviamento o di potenziamento della attivita' relativa alla elaborazione e realizzazione dei progetti di cui al secondo comma, la giunta provinciale e' autorizzata a concedere, limitatamente al triennio 1988-1990, contributi nella misura massima del quaranta per cento della spesa derivante dalla gestione della cooperativa, evidenziata nel bilancio regolarmente approvato, con esclusione delle spese relative ai progetti di cui al secondo comma".