Art. 3.
                       Modifica dell'articolo 4
            della legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 14
 
   1.  Al  primo comma dell'art. 4 della legge provinciale 23 gennaio
1975, n. 14, e' aggiunto il seguente periodo:
   "Sono  parimenti  determinati dalla giunta provinciale i requisiti
dei progetti di cui al secondo comma dell'art.  2,  le  modalita'  di
valutazione  degli  stessi  e  le  relative  spese  ammissibili e per
l'erogazione del contributo di cui al quarto comma dell'art. 2".
   2. Al secondo comma dell'art. 4 della legge provinciale 23 gennaio
1975, n. 14, le parole "le quali, in  relazione  alle  operazioni  da
assistere,  preciseranno  il  programma che intendono svolgere", sono
sostituite dalle seguenti:  "contenente  la  dettagliata  descrizione
delle iniziative che intendono promuovere".
   3.  Al  terzo comma dell'art. 4 della legge provinciale 23 gennaio
1975, n. 14, le parole "del  50  per  cento"  sono  sostituite  dalle
parole "del settanta per cento".