Art. 3. Modifica dell'articolo 4 della legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 14 1. Al primo comma dell'art. 4 della legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 14, e' aggiunto il seguente periodo: "Sono parimenti determinati dalla giunta provinciale i requisiti dei progetti di cui al secondo comma dell'art. 2, le modalita' di valutazione degli stessi e le relative spese ammissibili e per l'erogazione del contributo di cui al quarto comma dell'art. 2". 2. Al secondo comma dell'art. 4 della legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 14, le parole "le quali, in relazione alle operazioni da assistere, preciseranno il programma che intendono svolgere", sono sostituite dalle seguenti: "contenente la dettagliata descrizione delle iniziative che intendono promuovere". 3. Al terzo comma dell'art. 4 della legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 14, le parole "del 50 per cento" sono sostituite dalle parole "del settanta per cento".