Art. 4.
                        Modifica dell'articolo
            della legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 14
 
   1.  All'art.  5 della legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 14, e'
aggiunto il seguente nuovo comma:
   "Le  cooperative  hanno  l'abbligo di restituire alla provincia le
eventuali somme anticipatamente ricevute e  rimaste  inutilizzate  in
seguito  alla  mancata realizzazione o al mancato completamento delle
iniziative".