Art. 4. Modifica dell'articolo della legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 14 1. All'art. 5 della legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 14, e' aggiunto il seguente nuovo comma: "Le cooperative hanno l'abbligo di restituire alla provincia le eventuali somme anticipatamente ricevute e rimaste inutilizzate in seguito alla mancata realizzazione o al mancato completamento delle iniziative".