Art. 5. 1. Alla concessione dei contributi previsti dall'art. 1, della presente legge si provvede con lo stanziamento relativo all'autorizzazione di spesa per l'art. 2 della legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 14. 2. Con successiva legge per i fini di cui al quarto comma dell'art. 2 della legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 14, introdotto dall'articolo 2 della presente legge. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia. Trento, addi' 18 aprile 1988 ANGELI Visto, il commissario del Governo per la provincia: CATALANI