Art. 5.
 
   1.  Alla  concessione  dei  contributi previsti dall'art. 1, della
presente   legge   si   provvede   con   lo   stanziamento   relativo
all'autorizzazione  di  spesa per l'art. 2 della legge provinciale 23
gennaio 1975, n. 14.
   2.  Con  successiva  legge  per  i  fini  di  cui  al quarto comma
dell'art.  2  della  legge  provinciale  23  gennaio  1975,  n.   14,
introdotto dall'articolo 2 della presente legge.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della provincia.
    Trento, addi' 18 aprile 1988
 
                                ANGELI
 
 Visto, il commissario del Governo per la provincia: CATALANI