la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'art. 1 della legge regionale 9 aprile 1985, n. 12, e' sostituito
dal seguente:
   "Art. 1. - 1. La regione Emilia-Romagna favorisce e sostiene:
     a)  l'organizzazione  e  il  potenziamento del soccorso alpino e
speleologico nell'ambito del territorio regionale;
     b)  la  prevenzione  degli  infortuni  nella  esplicazione delle
attivita' escursionistiche, alpinistiche e speleologiche;
     c)  le iniziative dirette alla conoscenza, alla conservazione ed
alla valorizzazione delle aree speleologiche e dei fenomeni carsici".