la seguente legge: Art. 1. L'art. 1 della legge regionale 9 aprile 1985, n. 12, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. La regione Emilia-Romagna favorisce e sostiene: a) l'organizzazione e il potenziamento del soccorso alpino e speleologico nell'ambito del territorio regionale; b) la prevenzione degli infortuni nella esplicazione delle attivita' escursionistiche, alpinistiche e speleologiche; c) le iniziative dirette alla conoscenza, alla conservazione ed alla valorizzazione delle aree speleologiche e dei fenomeni carsici".