Art. 2. L'art. 2 e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - 1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 1 la Regione eroga contributi destinati: a) al rimborso di spese sostenute dai componenti le squadre di soccorso alpino e speleologico organizzate nel Corpo nazionale di soccorso alpino del Club alpino italiano, relative a prestazioni rese per operazioni di salvataggio, di recupero o di soccorso, in mancanza di altre forme di rimborso o di risanamento; b) a spese per il trasporto dei componenti le squadre di soccorso alpino e speleologico dal luogo di loro residenza a quello delle operazioni e viceversa, in mancanza di altre forme di rimborso o di risarcimento; c) all'adeguamento o all'ammodernamento della dotazione del materiale alpinistico e speleologico e alla sostituzione dei materiali deteriorati o sinistrati a seguito delle operazioni di soccorso, o comunque al potenziamento delle attrezzature e delle attivita' delle squadre di soccorso alpino e speleologico esistenti nel territorio della Regione; d) all'addestramento, comprensivo delle necessarie e sistematiche esercitazioni delle squadre di soccorso del Corpo nazionale di soccorso del Club alpino italiano; all'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento ai fini del soccorso alpino e speleologico per guide alpine e accompagnatori; e) alla prosecuzione delle ricerche in atto nei laboratori sperimentali di speleologia operanti nel territorio regionale, nonche' agli studi ed alle pubblicazioni inerenti le ricerche speleologiche di interesse regionale e locale; f) all'aggiornamento, alla conservazione ed alla computerizzazione dei dati catastali delle grotte della regione.".