Art. 2.
 
   L'art. 2 e' sostituito dal seguente:
   "Art.  2.  -  1.  Per  il  raggiungimento  delle  finalita' di cui
all'art. 1 la Regione eroga contributi destinati:
     a)  al  rimborso di spese sostenute dai componenti le squadre di
soccorso alpino e speleologico organizzate  nel  Corpo  nazionale  di
soccorso alpino del Club alpino italiano, relative a prestazioni rese
per operazioni di salvataggio, di recupero o di soccorso, in mancanza
di altre forme di rimborso o di risanamento;
     b)  a  spese  per  il  trasporto  dei  componenti  le squadre di
soccorso alpino e speleologico dal luogo di loro residenza  a  quello
delle  operazioni e viceversa, in mancanza di altre forme di rimborso
o di risarcimento;
     c)  all'adeguamento  o  all'ammodernamento  della  dotazione del
materiale  alpinistico  e  speleologico  e  alla   sostituzione   dei
materiali  deteriorati  o  sinistrati  a  seguito delle operazioni di
soccorso, o comunque al  potenziamento  delle  attrezzature  e  delle
attivita'  delle  squadre di soccorso alpino e speleologico esistenti
nel territorio della Regione;
     d)    all'addestramento,    comprensivo   delle   necessarie   e
sistematiche  esercitazioni  delle  squadre  di  soccorso  del  Corpo
nazionale di soccorso del Club alpino italiano; all'organizzazione di
corsi di formazione e di aggiornamento ai fini del soccorso alpino  e
speleologico per guide alpine e accompagnatori;
     e)  alla  prosecuzione  delle  ricerche  in  atto nei laboratori
sperimentali  di  speleologia  operanti  nel  territorio   regionale,
nonche'  agli  studi  ed  alle  pubblicazioni  inerenti  le  ricerche
speleologiche di interesse regionale e locale;
     f)     all'aggiornamento,    alla    conservazione    ed    alla
computerizzazione dei dati catastali delle grotte della regione.".