Art. 3.
 
   L'art. 3 e' sostituito dal seguente:
   "Art. 3. - 1. La Regione concede altresi' contributi destinati:
     a)  all'attuazione  di iniziative rivolte alla prevenzione degli
infortuni  alpinistici  e  speleologici,  anche  mediante  corsi   di
insegnamento    e    formazione    alpinistica,   sci-alpinistica   e
speleologica, organizzati dal  CAI  o  da  enti  ed  associazioni  di
carattere  nazionale  e  regionali,  aventi  specifica  competenza in
materia;
     b)  all'attuazione di programmi di iniziativa pubblica e privata
per la realizzazione,  sistemazione,  manutenzione,  segnalazione  di
sentieri alpini ed opere alpine;
     c)  alla  sistemazione,  manutenzione  ed  arredamento di rifugi
alpini di proprieta' del CAI, i quali, in quanto 'Posti  di  chiamata
per  soccorso  alpino',  possono  adeguatamente  assolvere anche alla
funzione della sicurezza e dell'efficienza del  soccorso  alpino.  Di
tali  contributi possono usufruire altri enti, associazioni o privati
purche' documentino che il rifugio presenti evidenti  caratteristiche
alpinistiche  e  sia  fruibile  da chiunque ne abbia necessita' senza
limitazioni o obblighi di sorta;
     d)  ad iniziative di carattere educativo aventi come destinatari
i soggetti individuati dalla legge regionali 25 gennaio  1983,  n.  6
(diritto   allo  studio)  e  dirette  alla  diffusione  della  tutela
naturalistica, della prevenzione degli infortuni in montagna e  della
conoscenza del patrimonio speleologico regionale;
     e) all'organizzazione di congressi convegni e seminari di studio
aventi per tema la speleologia.".