Art. 3. L'art. 3 e' sostituito dal seguente: "Art. 3. - 1. La Regione concede altresi' contributi destinati: a) all'attuazione di iniziative rivolte alla prevenzione degli infortuni alpinistici e speleologici, anche mediante corsi di insegnamento e formazione alpinistica, sci-alpinistica e speleologica, organizzati dal CAI o da enti ed associazioni di carattere nazionale e regionali, aventi specifica competenza in materia; b) all'attuazione di programmi di iniziativa pubblica e privata per la realizzazione, sistemazione, manutenzione, segnalazione di sentieri alpini ed opere alpine; c) alla sistemazione, manutenzione ed arredamento di rifugi alpini di proprieta' del CAI, i quali, in quanto 'Posti di chiamata per soccorso alpino', possono adeguatamente assolvere anche alla funzione della sicurezza e dell'efficienza del soccorso alpino. Di tali contributi possono usufruire altri enti, associazioni o privati purche' documentino che il rifugio presenti evidenti caratteristiche alpinistiche e sia fruibile da chiunque ne abbia necessita' senza limitazioni o obblighi di sorta; d) ad iniziative di carattere educativo aventi come destinatari i soggetti individuati dalla legge regionali 25 gennaio 1983, n. 6 (diritto allo studio) e dirette alla diffusione della tutela naturalistica, della prevenzione degli infortuni in montagna e della conoscenza del patrimonio speleologico regionale; e) all'organizzazione di congressi convegni e seminari di studio aventi per tema la speleologia.".