Art. 4.
 
   Dopo l'art. 3 e' aggiunto il seguente:
   "Art. 3- bis. - 1. La regione Emilia-Romagna incoraggia e sostiene
le attivita' di ricerca e di studio dei gruppi speleologici  operanti
nella  Regione,  coordinate  dalla Federazione speleologica regionale
(FSRER) depositaria  e  conservatrice  del  Catasto  regionale  delle
grotte,  mediante l'erogazione di un contributo ordinario annuale, il
cui ammontare viene determinato per  ogni  anno  con  riferimento  al
programma  di  attivita'  ed  ai  bilanci  presentati  attraverso  la
federazione stessa.
   2.   La  federazione  speleologica  regionale  dell'Emilia-Romagna
svolge funzioni di consulenza per tutti gli aspetti della tutela  del
territorio  attinenti  o  collegati alla speleologica e organizza, in
collaborazione e sotto la vigilanza della Regione, corsi per  guardie
giurate  volontarie  e per guide speleologiche, per la sorveglianza e
la tutela delle aree carsiche e di tutte le cavita' naturali.
   3.  Le  modalita'  di organizzazione e di svolgimento dei corsi di
cui al secondo  comma  sono  approvate  dalla  giunta  regionale  con
propria deliberazione.".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Emilia-Romagna.
    Bologna, addi' 15 aprile 1988
 
                               GUERZONI