Art. 10. 1. All'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59, dopo il comma primo e' aggiunto il seguente comma: "1-bis. In aggiunta ai finanziamenti di cui al precedente comma, l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere finanziamenti a fronte dei costi amministrativi di gestione dei centri di riabilitazione che fanno capo alle associazioni di disabili, anche se gestite attraverso enti ed associazioni collaterali.". 2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1- bis dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59, cosi' come inserito con il comma primo, fanno carico al cap. 5415 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, il cui stanziamento complessivo, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 750 milioni, suddivisi in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990. 3. Al predetto onere di lire 750 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1080 dello stato di previsione precitato.