Art. 10.
 
   1. All'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59, dopo
il comma primo e' aggiunto il seguente comma:
   "1-bis.  In  aggiunta ai finanziamenti di cui al precedente comma,
l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere  finanziamenti
a   fronte  dei  costi  amministrativi  di  gestione  dei  centri  di
riabilitazione che fanno capo alle associazioni di disabili, anche se
gestite attraverso enti ed associazioni collaterali.".
   2.   Gli  oneri  derivanti  dall'applicazione  del  comma  1-  bis
dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre  1986,  n.  59,  cosi'
come  inserito  con  il  comma primo, fanno carico al cap. 5415 dello
stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni
1988-1990  e  del  bilancio  per  l'anno  1988,  il  cui stanziamento
complessivo, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato
di  lire  750  milioni,  suddivisi in ragione di lire 250 milioni per
ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.
   3.  Al  predetto  onere  di  lire 750 milioni si provvede mediante
storno, di pari importo, dal capitolo 1080 dello stato di  previsione
precitato.