Art. 2.
 
   All'art.  7,  comma primo, della legge regionale 27 dicembre 1986,
n. 59, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
    "c)  borse  per  tirocini  di formazione professionale in normali
sedi di  lavoro  pubbliche  e  private,  comprensive  della  relativa
copertura assicurativa;".