Art. 3.
 
   1.  All'art.  7,  comma  primo,  della legge regionale 27 dicembre
1986, n. 59, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
    "  d)  borse  di  inserimento  guidato  in normali sedi di lavoro
pubbliche o private, con relativa copertura  assicurativa  e  secondo
programmi concordati con i datori di lavoro;".