Art. 3. 1. All'art. 7, comma primo, della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: " d) borse di inserimento guidato in normali sedi di lavoro pubbliche o private, con relativa copertura assicurativa e secondo programmi concordati con i datori di lavoro;".