Art. 4. All'art. 8 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59, sostituire il comma primo con il seguente: "1. La borsa per tirocinio di formazione professionale riguarda soggetti che hanno terminato la scuola dell'obbligo o compiuto, in difetto, il quindicesimo anno di eta'; ha durata massima di cinque anni e puo' essere trasformata, alla sua scadenza, in borsa di addestramento con copertura assicurativa quando il grado di autonomia personale e le capacita' acquisite consentono il mantenimento nell'ambiente di lavoro, ma non l'inserimento a pieno titolo nella realta' produttiva.".