Art. 4.
 
   All'art.  8  della  legge  regionale  27  dicembre  1986,  n.  59,
sostituire il comma primo con il seguente:
   "1.  La  borsa  per tirocinio di formazione professionale riguarda
soggetti che hanno terminato la scuola dell'obbligo  o  compiuto,  in
difetto,  il  quindicesimo  anno di eta'; ha durata massima di cinque
anni e puo' essere  trasformata,  alla  sua  scadenza,  in  borsa  di
addestramento con copertura assicurativa quando il grado di autonomia
personale  e  le  capacita'  acquisite  consentono  il   mantenimento
nell'ambiente  di  lavoro,  ma non l'inserimento a pieno titolo nella
realta' produttiva.".