Art. 5.
 
   1.  All'art.  9  della  legge  regionale  27 dicembre 1986, n. 59,
sostituire il comma primo con il seguente:
   "1.  Per  l'attuazione  delle  previsioni  di cui al capo II della
presente legge i comuni e le Unita' sanitarie  locali  cureranno,  in
accordo  tra  di  loro, la raccolta e l'elaborazione delle iniziative
sulla base delle richieste pervenute  ai  comuni  entro  il  mese  di
settembre  di ciascun anno, e le Unita' sanitarie locali dovranno far
pervenire alla  direzione  regionale  del  lavoro  e  dell'assistenza
sociale, entro e non oltre il mese di novembre dell'anno precedente a
quello  cui  si  riferiscono  gli   interventi,   appositi   progetti
comprendenti ciascuna una o piu' iniziative.".