Art. 5. 1. All'art. 9 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59, sostituire il comma primo con il seguente: "1. Per l'attuazione delle previsioni di cui al capo II della presente legge i comuni e le Unita' sanitarie locali cureranno, in accordo tra di loro, la raccolta e l'elaborazione delle iniziative sulla base delle richieste pervenute ai comuni entro il mese di settembre di ciascun anno, e le Unita' sanitarie locali dovranno far pervenire alla direzione regionale del lavoro e dell'assistenza sociale, entro e non oltre il mese di novembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono gli interventi, appositi progetti comprendenti ciascuna una o piu' iniziative.".