Art. 6.
 
   All'art.  9  della  legge  regionale  27  dicembre  1986,  n.  59,
sostituire il comma secondo con il seguente:
   "2.  I  progetti  indicheranno  il  numero  e  le  tipologie degli
handicappati,  il  numero   e   la   qualificazione   del   personale
eventualmente  occorrente,  la  spesa  presunta, gli obiettivi che si
intendono raggiungere e il responsabile cui fara' capo  l'iniziativa;
i  progetti  concernenti  le  opere di cui all'art. 5 dovranno essere
integrati  dalla  concessione  edilizia,  ove  richiesta,  e  da  una
dichiarazione   del   comune   attestante   l'idoneita'  delle  opere
progettate al superamento delle esistenti  barriere  architettoniche,
ai sensi della normativa in vigore.".