Art. 6. All'art. 9 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59, sostituire il comma secondo con il seguente: "2. I progetti indicheranno il numero e le tipologie degli handicappati, il numero e la qualificazione del personale eventualmente occorrente, la spesa presunta, gli obiettivi che si intendono raggiungere e il responsabile cui fara' capo l'iniziativa; i progetti concernenti le opere di cui all'art. 5 dovranno essere integrati dalla concessione edilizia, ove richiesta, e da una dichiarazione del comune attestante l'idoneita' delle opere progettate al superamento delle esistenti barriere architettoniche, ai sensi della normativa in vigore.".