Art. 7.
 
   1.  L'art.  11  della  legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59, e'
sostituito dal seguente:
   "Art.  11.  -  1.  Allo  scopo  di  favorire  l'istituzione  ed il
funzionamento di  presidi  e  servizi  continuativi  per  le  persone
handicappate  l'amministrazione  regionale e' autorizzata a concedere
sovvenzioni a  province,  comuni,  loro  consorzi,  Unita'  sanitarie
locali, associazioni cooperative del settore ed istituzioni per:
    a)  gestione  di  servizi, di centri e istituti specializzati che
svolgono in via esclusiva o prevalente attivita'  socio-assistenziali
con particolare riguardo a:
     1)   centri   di  educazione  e  formazione  permanente  per  il
conseguimento del maggior grado possibile di autonomia degli utenti;
     2)    centri    diurni    socio-educativi    per    handicappati
ultraquattordicenni la cui gravita'  non  consenta  alcuna  forma  di
inserimento lavorativo;
     3)    centri   occupazionali   per   gravi   ultraquattordicenni
finalizzati  all'assistenza,  alla  terapia  di  mantenimento,   alla
socializzazione e, ove possibile, alla riabilitazione;
    b) gestione di servizi per interventi psicodiagnostici e riferiti
a specifiche patologie e non coperti dagli interventi sanitari;
    c)  gestione  di  comunita'  alloggio,  compresi i gruppi stabili
autogestiti  per   handicappati,   specialmente   se   privi,   anche
temporaneamente, di sostegno familiare;
    d) attivita' propedeutiche alla formazione professionale;
    e)  acquisto  di  automezzi speciali di trasporto, adeguamento di
automezzi e gestione di servizi speciali di trasporto di disabili  ai
centri  e agli istituti di cui alla precedente lettera a), in carenza
di disponibilita' di altri mezzi adeguati;
    f)   oneri  per  l'accoglimento  residenziale,  anche  per  brevi
periodi,  di  minori  ed  eccezionalmente  di  maggiori  degli   anni
diciotto, in casi di comprovata necessita';
    g)  assistenza  economica  a  nuclei  familiari  o  affidatari di
persone  minorate,  commisurata  all'onere  e  alla  difficolta'   di
provvedere  a specifiche esigenze non coperte dagli interventi di cui
all'art. 17 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35.".