Art. 7. 1. L'art. 11 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59, e' sostituito dal seguente: "Art. 11. - 1. Allo scopo di favorire l'istituzione ed il funzionamento di presidi e servizi continuativi per le persone handicappate l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere sovvenzioni a province, comuni, loro consorzi, Unita' sanitarie locali, associazioni cooperative del settore ed istituzioni per: a) gestione di servizi, di centri e istituti specializzati che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' socio-assistenziali con particolare riguardo a: 1) centri di educazione e formazione permanente per il conseguimento del maggior grado possibile di autonomia degli utenti; 2) centri diurni socio-educativi per handicappati ultraquattordicenni la cui gravita' non consenta alcuna forma di inserimento lavorativo; 3) centri occupazionali per gravi ultraquattordicenni finalizzati all'assistenza, alla terapia di mantenimento, alla socializzazione e, ove possibile, alla riabilitazione; b) gestione di servizi per interventi psicodiagnostici e riferiti a specifiche patologie e non coperti dagli interventi sanitari; c) gestione di comunita' alloggio, compresi i gruppi stabili autogestiti per handicappati, specialmente se privi, anche temporaneamente, di sostegno familiare; d) attivita' propedeutiche alla formazione professionale; e) acquisto di automezzi speciali di trasporto, adeguamento di automezzi e gestione di servizi speciali di trasporto di disabili ai centri e agli istituti di cui alla precedente lettera a), in carenza di disponibilita' di altri mezzi adeguati; f) oneri per l'accoglimento residenziale, anche per brevi periodi, di minori ed eccezionalmente di maggiori degli anni diciotto, in casi di comprovata necessita'; g) assistenza economica a nuclei familiari o affidatari di persone minorate, commisurata all'onere e alla difficolta' di provvedere a specifiche esigenze non coperte dagli interventi di cui all'art. 17 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35.".