Art. 8.
 
   1.  L'art.  12  della  legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59, e'
sostituito dal seguente:
   "Art.  12.  -  1.  Entro e non oltre il mese di novembre dell'anno
precedente a quello cui si riferiscono gli interventi, i soggetti  di
cui  all'art.  11  della  presente  legge dovranno far pervenire alla
direzione regionale del lavoro e dell'assistenza sociale  le  domande
di  sovvenzione,  corredate  dal  programma  degli  interventi  e dal
relativo preventivo di spesa, nonche' dall'indicazione dell'eventuale
apporto,  tramite  convenzioni  con  le  Unita'  sanitarie locali, di
prestazioni sanitarie.
   2.  Su proposta dell'assessore al lavoro e all'assistenza sociale,
di concerto con l'assessore all'igiene  e  alla  sanita',  la  giunta
regionale  approva  annualmente il piano complessivo di riparto delle
sovvenzioni, tenendo conto in  via  prioritaria  delle  esigenze  dei
consorzi  specializzati  per  l'assistenza  agli  handicappati  delle
province di Udine, Pordenone e Gorizia  e  degli  enti  locali  della
provincia  di Trieste, nonche' delle attivita' dei centri ed istituti
specializzati privati che gestiscono qualificati servizi  di  livello
sovraccomunale.
   3.  Per  quanto  attiene  agli  enti  pubblici menzionati al comma
secondo, la giunta  regionale  provvedera'  ad  individuare  all'atto
dell'adempimento  di  cui  al  comma  secondo,  l'importo  globale da
destinare ai medesimi, che sara' ripartito in conformita' ai seguenti
criteri:  per  il  50%  in  base  ai  programmi degli interventi, con
particolare riguardo ai servizi carenti ed ai settori  scoperti;  per
il  restante  50%  in proporzione al numero degli utenti continuativi
dei  rispettivi  servizi  nell'anno  precedente  a  quello   cui   si
riferiscono le domande di sovvenzione.
   4.  I  consorzi,  sentite  le  associazioni  rappresentative degli
utenti,  assicurano  il  coinvolgimento   dei   comuni   partecipanti
nell'elaborazione dei programmi e nella verifica dei risultati; per i
programmi di nuove attivita' sono tenuti a richiedere  il  preventivo
parere   dell'amministrazione   regionale,   che   lo   esprime   con
deliberazione della giunta regionale,  su  proposta  della  direzione
regionale del lavoro e dell'assistenza sociale.".