Art. 8. 1. L'art. 12 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59, e' sostituito dal seguente: "Art. 12. - 1. Entro e non oltre il mese di novembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono gli interventi, i soggetti di cui all'art. 11 della presente legge dovranno far pervenire alla direzione regionale del lavoro e dell'assistenza sociale le domande di sovvenzione, corredate dal programma degli interventi e dal relativo preventivo di spesa, nonche' dall'indicazione dell'eventuale apporto, tramite convenzioni con le Unita' sanitarie locali, di prestazioni sanitarie. 2. Su proposta dell'assessore al lavoro e all'assistenza sociale, di concerto con l'assessore all'igiene e alla sanita', la giunta regionale approva annualmente il piano complessivo di riparto delle sovvenzioni, tenendo conto in via prioritaria delle esigenze dei consorzi specializzati per l'assistenza agli handicappati delle province di Udine, Pordenone e Gorizia e degli enti locali della provincia di Trieste, nonche' delle attivita' dei centri ed istituti specializzati privati che gestiscono qualificati servizi di livello sovraccomunale. 3. Per quanto attiene agli enti pubblici menzionati al comma secondo, la giunta regionale provvedera' ad individuare all'atto dell'adempimento di cui al comma secondo, l'importo globale da destinare ai medesimi, che sara' ripartito in conformita' ai seguenti criteri: per il 50% in base ai programmi degli interventi, con particolare riguardo ai servizi carenti ed ai settori scoperti; per il restante 50% in proporzione al numero degli utenti continuativi dei rispettivi servizi nell'anno precedente a quello cui si riferiscono le domande di sovvenzione. 4. I consorzi, sentite le associazioni rappresentative degli utenti, assicurano il coinvolgimento dei comuni partecipanti nell'elaborazione dei programmi e nella verifica dei risultati; per i programmi di nuove attivita' sono tenuti a richiedere il preventivo parere dell'amministrazione regionale, che lo esprime con deliberazione della giunta regionale, su proposta della direzione regionale del lavoro e dell'assistenza sociale.".