Art. 9.
 
   1.  All'art.  13  della  legge  regionale 27 dicembre 1986, n. 59,
sostituire il comma primo con il seguente:
   "1.  E'  fatto  obbligo  ai  soggetti beneficiari di far pervenire
entro il mese di marzo di ciascun anno una dichiarazione dalla  quale
risulti  l'utilizzazione  delle  sovvenzioni  secondo la destinazione
prevista dal decreto di concessione, nonche'  l'elenco  di  tutte  le
spese  sostenute  in  attuazione  degli  interventi  finanziati,  con
l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento e del numero degli
utenti assistiti.".