Art. 9. 1. All'art. 13 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59, sostituire il comma primo con il seguente: "1. E' fatto obbligo ai soggetti beneficiari di far pervenire entro il mese di marzo di ciascun anno una dichiarazione dalla quale risulti l'utilizzazione delle sovvenzioni secondo la destinazione prevista dal decreto di concessione, nonche' l'elenco di tutte le spese sostenute in attuazione degli interventi finanziati, con l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento e del numero degli utenti assistiti.".