Art. 2.
                         Soggetti destinatari
 
   La  nutrizione enterale a domicilio viene realizzata nei confronti
di soggetti autosufficienti, in cui  non  puo'  essere  mantenuto  un
soddisfacente  stato  di nutrizione con l'alimentazione per via orale
per lesioni permanenti, o in cui e' comunque  prevedibile  una  lunga
incapacita'   all'alimentazione   normale.   Possono  inoltre  essere
destinatari i soggetti in cui  e'  utile,  a  fini  terapeutici,  una
prolungata   sospensione  dell'alimentazione  per  os  e  i  pazienti
neoplastici impossibilitati  all'alimentazione  per  via  orale,  nei
periodi intervallati tra cicli terapeutici.
   La  nutrizione  enterale  a domicilio puo' essere realizzata anche
nei confronti di soggetti non piu' autosufficienti, di norma pazienti
preterminali,  condizione che uno dei familiari, ovvero altra persona
dal paziente indicata, assuma un ruolo  vicariante  nell'assolvimento
dei   compiti   previsti   dalla   presente   legge  per  i  soggetti
autosufficienti.
   La   nutrizione   a  domicilio  viene  realizzata,  previo  idoneo
addestramento, direttamente dai soggetti di cui al 1  comma,  ovvero
dai  familiari  o  dalle  persone  designate  dal paziente in caso di
soggetti non autosufficienti.
   A  tal  fine,  l'Unita' socio sanitaria locale di appartenenza del
soggetto  garantira'  la  messa  a   disposizione   della   dotazione
strumentale  infermieristica  e  farmacologica necessaria, secondo le
indicazioni del servizio di dietetica di cui al successivo art. 3.