Art. 2. Soggetti destinatari La nutrizione enterale a domicilio viene realizzata nei confronti di soggetti autosufficienti, in cui non puo' essere mantenuto un soddisfacente stato di nutrizione con l'alimentazione per via orale per lesioni permanenti, o in cui e' comunque prevedibile una lunga incapacita' all'alimentazione normale. Possono inoltre essere destinatari i soggetti in cui e' utile, a fini terapeutici, una prolungata sospensione dell'alimentazione per os e i pazienti neoplastici impossibilitati all'alimentazione per via orale, nei periodi intervallati tra cicli terapeutici. La nutrizione enterale a domicilio puo' essere realizzata anche nei confronti di soggetti non piu' autosufficienti, di norma pazienti preterminali, condizione che uno dei familiari, ovvero altra persona dal paziente indicata, assuma un ruolo vicariante nell'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge per i soggetti autosufficienti. La nutrizione a domicilio viene realizzata, previo idoneo addestramento, direttamente dai soggetti di cui al 1 comma, ovvero dai familiari o dalle persone designate dal paziente in caso di soggetti non autosufficienti. A tal fine, l'Unita' socio sanitaria locale di appartenenza del soggetto garantira' la messa a disposizione della dotazione strumentale infermieristica e farmacologica necessaria, secondo le indicazioni del servizio di dietetica di cui al successivo art. 3.