Art. 8. Interruzione al trattamento Il responsabile del servizio di dietetica, in base al giudizio espresso dal medico incaricato della sorveglianza dei pazienti, puo' interrompere il trattamento domiciliare per esigenze cliniche ed organizzative e quando la inosservanza delle istruzioni da parte del paziente o familiare o altra persona indicata dal paziente, nel caso di soggetti non autosufficienti, possa risultare pericolosa per la sua incolumita'. Anche il paziente e/o familiare o altra persona indicata dal paziente, nel caso di soggetti non autosufficienti, puo' richiedere, con domanda scritta, la sospensione del trattamento domiciliare.