Art. 8.
                     Interruzione al trattamento
 
   Il  responsabile  del  servizio  di dietetica, in base al giudizio
espresso dal medico incaricato della sorveglianza dei pazienti,  puo'
interrompere  il  trattamento  domiciliare  per  esigenze cliniche ed
organizzative e quando la inosservanza delle istruzioni da parte  del
paziente  o familiare o altra persona indicata dal paziente, nel caso
di soggetti non autosufficienti, possa risultare  pericolosa  per  la
sua  incolumita'.  Anche  il  paziente  e/o familiare o altra persona
indicata dal paziente, nel caso di soggetti non autosufficienti, puo'
richiedere,  con  domanda  scritta,  la  sospensione  del trattamento
domiciliare.