Art. 2.
                          Impianti esistenti
 
  1.  I  progetti  di  cui  agli  articoli  1- bis e 2 della legge 29
ottobre 1987, n. 441, sono sottoposti all'approvazione  della  giunta
provinciale  sulla  base del parere del comitato tecnico regionale di
cui all'art. 12 della legge regionale 2 maggio 1986, n. 18.
   2.  Gli  ulteriori  provvedimenti  di competenza delle province in
forza della delega conferita con legge regionale  n.  18/86  relativi
agli   impianti   esistenti   sono  parimenti  assunti  dalla  giunta
provinciale.
   3.  Per esistenti al 31 dicembre 1986, ai soli fini della presente
legge, si intendono gli impianti approvati  o  autorizzati  ai  sensi
dell'art.   31  o  dell'art.  6  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
   4.  Il  rilascio  dell'autorizzazione  definitiva per gli impianti
esistenti alla data di entrata in vigore del decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n.  915/82  da  parte  delle province non comporta
l'approvazione del progetto ai sensi dell'art.  6,  lettera  c),  del
citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 915/82, ferma
restando la verifica da parte delle province stesse della rispondenza
degli impianti suddetti alle disposizioni statali e regionali.
   5. Per l'approvazione ai sensi dell'art. 7 della legge provinciale
n. 18/86 dei progetti degli impianti autorizzati provvisoriamente  ai
sensi  dell'art.  31,  ultimo  comma del decreto del Presidente della
Repubblica n. 915/82, la provincia si avvale del parere del  comitato
tecnico  regionale di cui all'art. 12 della legge regionale n. 18/86.