Art. 2. Impianti esistenti 1. I progetti di cui agli articoli 1- bis e 2 della legge 29 ottobre 1987, n. 441, sono sottoposti all'approvazione della giunta provinciale sulla base del parere del comitato tecnico regionale di cui all'art. 12 della legge regionale 2 maggio 1986, n. 18. 2. Gli ulteriori provvedimenti di competenza delle province in forza della delega conferita con legge regionale n. 18/86 relativi agli impianti esistenti sono parimenti assunti dalla giunta provinciale. 3. Per esistenti al 31 dicembre 1986, ai soli fini della presente legge, si intendono gli impianti approvati o autorizzati ai sensi dell'art. 31 o dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. 4. Il rilascio dell'autorizzazione definitiva per gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/82 da parte delle province non comporta l'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 6, lettera c), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915/82, ferma restando la verifica da parte delle province stesse della rispondenza degli impianti suddetti alle disposizioni statali e regionali. 5. Per l'approvazione ai sensi dell'art. 7 della legge provinciale n. 18/86 dei progetti degli impianti autorizzati provvisoriamente ai sensi dell'art. 31, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/82, la provincia si avvale del parere del comitato tecnico regionale di cui all'art. 12 della legge regionale n. 18/86.