Art. 3.
           Impianti con istruttoria positivamente conclusa
 
   1.  La  giunta provinciale approva i progetti degli impianti per i
quali il comitato tecnico regionale di cui all'art.  12  della  legge
regionale n. 18/86 abbia gia' espresso parere favorevole nel rispetto
degli adempimenti previsti dalla legge medesima.