Art. 4.
                            Nuovi impianti
 
  1. I progetti di nuovi impianti, di cui all'art. 3- bis della legge
n. 441/87 ivi compresi i progetti di  potenziamento  degli  impianti,
fatto  salvo  quanto  previsto  al  precedente art. 2, sono approvati
dalla giunta regionale che provvede all'istruttoria mediante apposite
conferenze formate come segue:
     a) i responsabili dei servizi tecnici dell'assessorato regionale
all'ambiente e degli altri servizi regionali competenti, per  materie
e  per  territorio, ad esaminare i progetti in base alla legislazione
vigente,  individuati  con   proprio   provvedimento   dalla   giunta
regionale;
     b)  il  sindaco  del  comune  sede dell'impianto e i sindaci dei
comuni territorialmente confinanti, o loro delegati;
     c)  il  presidente  della  provincia  competente per territorio,
ovvero un assessore da lui delegato;
     d) un rappresentante dell'U.S.S.L. competente per territorio;
     e)  tre  esperti,  di  cui  uno  esperto geologo, uno esperto in
tecnologie di smaltimento dei rifiuti  ed  uno  esperto  naturalista,
scelti  dalla  giunta  regionale  fra  quelli  del  comitato  tecnico
regionale di cui all'art. 12 della legge regionale n. 18/86.
   2.   La   conferenza   ha   sede  presso  l'assessorato  regionale
all'ambiente ed e' presieduta dall'assessore regionale all'ambiente o
da un funzionaro dallo stesso delegato.
   3. La conferenza si avvale di una propria segreteria.
   4.  I  componenti  della conferenza evidenziano tutti gli elementi
che interessano il progetto, ciascuno per la propria competenza.
   5.  Le  risultanze dei lavori della conferenza sono costituite dal
complesso delle conclusioni formulate dai partecipanti la  conferenza
stessa.
   6.   Le   autorizzazioni  all'esercizio  di  nuovi  impianti  sono
rilasciate dalla  giunta  regionale  all'atto  dell'approvazione  del
progetto;  restano di competenza delle province, in forza della legge
regionale n. 18/86, i provvedimenti di diffida,  di  sospensione,  di
revoca  e  di  rinnovo dell'autorizzazione medesima ed il ricevimento
dei modelli di cui all'art.  11  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 915/82.