Art. 4. Nuovi impianti 1. I progetti di nuovi impianti, di cui all'art. 3- bis della legge n. 441/87 ivi compresi i progetti di potenziamento degli impianti, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 2, sono approvati dalla giunta regionale che provvede all'istruttoria mediante apposite conferenze formate come segue: a) i responsabili dei servizi tecnici dell'assessorato regionale all'ambiente e degli altri servizi regionali competenti, per materie e per territorio, ad esaminare i progetti in base alla legislazione vigente, individuati con proprio provvedimento dalla giunta regionale; b) il sindaco del comune sede dell'impianto e i sindaci dei comuni territorialmente confinanti, o loro delegati; c) il presidente della provincia competente per territorio, ovvero un assessore da lui delegato; d) un rappresentante dell'U.S.S.L. competente per territorio; e) tre esperti, di cui uno esperto geologo, uno esperto in tecnologie di smaltimento dei rifiuti ed uno esperto naturalista, scelti dalla giunta regionale fra quelli del comitato tecnico regionale di cui all'art. 12 della legge regionale n. 18/86. 2. La conferenza ha sede presso l'assessorato regionale all'ambiente ed e' presieduta dall'assessore regionale all'ambiente o da un funzionaro dallo stesso delegato. 3. La conferenza si avvale di una propria segreteria. 4. I componenti della conferenza evidenziano tutti gli elementi che interessano il progetto, ciascuno per la propria competenza. 5. Le risultanze dei lavori della conferenza sono costituite dal complesso delle conclusioni formulate dai partecipanti la conferenza stessa. 6. Le autorizzazioni all'esercizio di nuovi impianti sono rilasciate dalla giunta regionale all'atto dell'approvazione del progetto; restano di competenza delle province, in forza della legge regionale n. 18/86, i provvedimenti di diffida, di sospensione, di revoca e di rinnovo dell'autorizzazione medesima ed il ricevimento dei modelli di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/82.