(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 16 del 20 aprile 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Viene ulteriormente prorogata a tutto il 31 gennaio 1990 la durata delle utenze di acqua pubblica aventi per oggetto piccole derivazioni, che gia' hanno usufruito delle proroghe concesse con le leggi 8 gennaio 1952, n. 42; 2 febbraio 1968, n. 53; 24 maggio 1978, n. 228 e con legge regionale 20 febbraio 1984, n. 11. Si applicano alla proroga di cui alla presente legge, le modalita', prescrizioni e condizioni regolanti le proroghe concesse con le leggi sopracitate.