(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 16
                         del 20 aprile 1988)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Viene ulteriormente prorogata a tutto il 31 gennaio 1990 la durata
delle  utenze  di  acqua  pubblica   aventi   per   oggetto   piccole
derivazioni,  che gia' hanno usufruito delle proroghe concesse con le
leggi 8 gennaio 1952, n. 42; 2 febbraio 1968, n. 53; 24 maggio  1978,
n. 228 e con legge regionale 20 febbraio 1984, n. 11.
   Si   applicano  alla  proroga  di  cui  alla  presente  legge,  le
modalita', prescrizioni e condizioni regolanti le  proroghe  concesse
con le leggi sopracitate.