Art. 2. Gli utenti che hanno gia' usufruito delle proroghe di cui all'art. 1 della presente legge, qualora intendano proseguire nella utilizzazione delle acque a suo tempo concesse o riconosciute, dovranno, al fine di procedere all'accertamento della persistenza e delle finalita' assentite con l'atto di concessione delle derivazioni ed entro il termine di anni due dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare domanda di rinnovo, ai sensi degli articoli 28 e 30 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775. Tale domanda deve essere presentata ai Servizi regionali decentrati per le opere pubbliche e difesa del suolo competenti per territorio, i quali, alla scadenza, provvederanno a verificare se non sussistono ragioni di pubblico generale interesse, ostative alla prosecuzione dell'utenza.