Art. 2.
 
   Gli utenti che hanno gia' usufruito delle proroghe di cui all'art.
1  della  presente  legge,   qualora   intendano   proseguire   nella
utilizzazione  delle  acque  a  suo  tempo  concesse  o riconosciute,
dovranno, al fine di procedere all'accertamento della  persistenza  e
delle finalita' assentite con l'atto di concessione delle derivazioni
ed entro il termine di anni due dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  presentare  domanda  di  rinnovo,  ai  sensi  degli
articoli 28 e 30 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.
   Tale   domanda   deve   essere  presentata  ai  Servizi  regionali
decentrati per le opere pubbliche e difesa del suolo  competenti  per
territorio, i quali, alla scadenza, provvederanno a verificare se non
sussistono ragioni di  pubblico  generale  interesse,  ostative  alla
prosecuzione dell'utenza.