Art. 3.
 
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della regione Piemonte.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Piemonte.
    Torino, addi' 12 aprile 1988
 
                               BELTRAMI