Art. 2. 1. Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 19 gennaio 1988, n. 4, e' cosi' modificato: "Ai componenti ed al segretario delle commissioni istituite per gli esami finali, di passaggio e di selezione nei corsi di base per operatori sanitari e socio-assistenziali, attivati presso le UU.SS.SS.LL. della Regione, ai sensi degli articoli 21 della legge regionale 25 febbraio 1980, numeri 8 e 26 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20, e' corrisposto, per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute valide, un gettone di presenza di L. 50.000". 2. L'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 19 gennaio 1988, n. 4, e' cosi' modificato: "I compensi di cui al primo comma del presente articolo sono attribuiti altresi' ai componenti esterni delle commissioni nelle scuole gestite da privati".