Art. 2.
 
   1.  Il  primo  comma  dell'art. 1 della legge regionale 19 gennaio
1988, n. 4, e' cosi' modificato:
   "Ai  componenti  ed  al segretario delle commissioni istituite per
gli esami finali, di passaggio e di selezione nei corsi di  base  per
operatori   sanitari   e   socio-assistenziali,  attivati  presso  le
UU.SS.SS.LL. della Regione, ai sensi degli articoli  21  della  legge
regionale  25  febbraio  1980, numeri 8 e 26 della legge regionale 23
agosto  1982,  n.  20,  e'  corrisposto,  per  ciascuna  giornata  di
partecipazione  alle  sedute  valide,  un  gettone  di presenza di L.
50.000".
   2.  L'ultimo  comma  dell'art.  1 della legge regionale 19 gennaio
1988, n. 4, e' cosi' modificato:
   "I  compensi  di  cui  al  primo  comma del presente articolo sono
attribuiti altresi' ai componenti  esterni  delle  commissioni  nelle
scuole gestite da privati".