Art. 3.
 
   1.  All'art.  5  della  legge  regionale 19 gennaio 1988, n. 4, e'
aggiunto il seguente secondo comma:
   "La   copertura  delle  spese  relative  ai  corsi  per  operatori
socio-assistenziali istituiti dalle UU.SS.SS.LL. e' assicurata con  i
finanziamenti  di  cui  all'art.  28  della legge regionale 23 agosto
1982, n. 20".