Art. 3. 1. All'art. 5 della legge regionale 19 gennaio 1988, n. 4, e' aggiunto il seguente secondo comma: "La copertura delle spese relative ai corsi per operatori socio-assistenziali istituiti dalle UU.SS.SS.LL. e' assicurata con i finanziamenti di cui all'art. 28 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20".