Art. 4. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45, sesto comma, dello statuto regionale. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte. Torino, addi' 14 aprile 1988 BELTRAMI