Art. 10. Collegio dei revisori dei conti 1. La gestione finanziaria degli enti di gestione dei parchi e' soggetta al riscontro di un collegio di revisori composto da un funzionario dell'amministrazione provinciale competente in materia di contabilita', con funzioni di presidente, da un componente iscritto all'albo dei revisori ufficiali dei conti designato dai membri del comitato di gestione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 4 o, in mancanza, scelto dalla giunta provinciale e da un componente designato dalle minoranze del consiglio provinciale. 2. Il collegio e' nominato dalla giunta provinciale e resta in carica per la durata di cinque anni. 3. I revisori dei conti hanno diritto ad assistere alle sedute del comitato di gestione e della giunta esecutiva. 4. Il collegio compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione ed ha, in particolare, l'obbligo di esaminare il rendiconto, riferendone al comitato di gestione. Copia della relazione e' accompagnata al rendiconto.