Art. 10.
                   Collegio dei revisori dei conti
 
  1.  La  gestione  finanziaria  degli enti di gestione dei parchi e'
soggetta al riscontro di un  collegio  di  revisori  composto  da  un
funzionario dell'amministrazione provinciale competente in materia di
contabilita', con funzioni di presidente, da un  componente  iscritto
all'albo  dei  revisori  ufficiali dei conti designato dai membri del
comitato di gestione di cui alla lettera a) del comma 1  dell'art.  4
o,  in  mancanza,  scelto dalla giunta provinciale e da un componente
designato dalle minoranze del consiglio provinciale.
   2.  Il  collegio  e'  nominato dalla giunta provinciale e resta in
carica per la durata di cinque anni.
   3. I revisori dei conti hanno diritto ad assistere alle sedute del
comitato di gestione e della giunta esecutiva.
   4.  Il  collegio  compie  tutte le verifiche ritenute opportune in
ordine all'andamento della gestione ed ha, in particolare,  l'obbligo
di  esaminare  il  rendiconto,  riferendone  al comitato di gestione.
Copia della relazione e' accompagnata al rendiconto.