Art. 11.
                   Indennita', compensi e rimborsi
 
   1.  Al  presidente  dell'ente  del  parco  nonche'  ai  membri del
collegio dei revisori dei conti spetta un'indennita' di carica  nella
misura  stabilita  dal  comitato  di gestione, con i limiti di cui al
secondo comma dell'art. 2 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n.
4,  come  sostituito, da ultimo, con l'art. 2 della legge provinciale
1 settembre 1986, n. 27.
   2.  Agli  altri componenti del comitato di gestione e della giunta
esecutiva  sono  corrisposti  i  gettoni  di  presenza  nelle  misure
stabilite  dalla  legge  provinciale  20  gennaio  1958,  n.  4, come
modificata da ultimo con la legge provinciale 1 settembre  1986,  n.
27, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di pernottamento nella
misura  effettivamente  sostenuta.  Compete   altresi'   l'indennita'
chilometrica   e  il  rimborso  delle  spese  sostenute  per  pedaggi
autostradali nella misura e con le modalita' di cui all'art. 7  della
legge provinciale 2 maggio 1962, n. 7 e successive modificazioni.
   3.  Le indennita', i compensi e i rimborsi spese di cui ai commi 1
e 2 spettano ai dipendenti provinciali che  rivestano  le  rispettive
cariche  qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 6 della
legge provinciale 1 settembre 1986, n. 27.
   4.  Ai  commissari  di  cui  all'art.  17,  commi  1  e 3, compete
un'indennita'  di  carica  nella  misura   stabilita   dalla   giunta
provinciale con le modalita' di cui al comma 1.
   5.  Indennita',  compensi  e  rimborsi di cui al presente articolo
sono corrisposti a carico del bilancio dell'ente.