Art. 11. Indennita', compensi e rimborsi 1. Al presidente dell'ente del parco nonche' ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta un'indennita' di carica nella misura stabilita dal comitato di gestione, con i limiti di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, come sostituito, da ultimo, con l'art. 2 della legge provinciale 1 settembre 1986, n. 27. 2. Agli altri componenti del comitato di gestione e della giunta esecutiva sono corrisposti i gettoni di presenza nelle misure stabilite dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, come modificata da ultimo con la legge provinciale 1 settembre 1986, n. 27, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di pernottamento nella misura effettivamente sostenuta. Compete altresi' l'indennita' chilometrica e il rimborso delle spese sostenute per pedaggi autostradali nella misura e con le modalita' di cui all'art. 7 della legge provinciale 2 maggio 1962, n. 7 e successive modificazioni. 3. Le indennita', i compensi e i rimborsi spese di cui ai commi 1 e 2 spettano ai dipendenti provinciali che rivestano le rispettive cariche qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 6 della legge provinciale 1 settembre 1986, n. 27. 4. Ai commissari di cui all'art. 17, commi 1 e 3, compete un'indennita' di carica nella misura stabilita dalla giunta provinciale con le modalita' di cui al comma 1. 5. Indennita', compensi e rimborsi di cui al presente articolo sono corrisposti a carico del bilancio dell'ente.