Art. 12. Personale 1. Gli enti di gestione dei parchi possono avvalersi sia di personale proprio sia di personale comandato dalla provincia o da altri enti pubblici. 2. Il regolamento del personale, comprensivo della relativa pianta organica, e' soggetto all'approvazione della giunta provinciale. Esso deve uniformarsi, salvi gli adattamenti necessari, alla disciplina vigente per i dipendenti della provincia. Il direttore del parco sara' assunto, previa prova selettiva per titoli ed esami le cui modalita' saranno definite nel regolamento del personale, con contratto a tempo determinato di cinque anni, rinnovabile alla scadenza e con il trattamento economico stabilito per il dirigente della provincia preposto al servizio. Il regolamento dovra' inoltre specificare i tipi di laurea, comunque attinenti alla gestione delle risorse naturali, richiesti per l'assunzione delle relative funzioni. 3. Le disposizioni della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 39, si applicano anche al personale degli enti di gestione dei parchi. 4. Per l'esecuzione in amministrazione diretta delle opere e dei lavori previsti dal programma annuale di gestione gli enti possono inoltre avvalersi di personale operaio assunto con le modalita' di cui all'art. 24, primo comma, della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48.