Art. 12.
                              Personale
 
   1.  Gli  enti  di  gestione  dei  parchi  possono avvalersi sia di
personale proprio sia di personale comandato  dalla  provincia  o  da
altri enti pubblici.
   2. Il regolamento del personale, comprensivo della relativa pianta
organica, e' soggetto all'approvazione della giunta provinciale. Esso
deve  uniformarsi,  salvi  gli adattamenti necessari, alla disciplina
vigente per i dipendenti della  provincia.  Il  direttore  del  parco
sara' assunto, previa
prova selettiva per titoli ed esami le cui modalita' saranno definite
nel regolamento del personale, con contratto a tempo  determinato  di
cinque anni, rinnovabile alla scadenza e con il trattamento economico
stabilito per il dirigente della provincia preposto al  servizio.  Il
regolamento  dovra'  inoltre  specificare  i tipi di laurea, comunque
attinenti  alla  gestione  delle  risorse  naturali,  richiesti   per
l'assunzione delle relative funzioni.
   3.  Le  disposizioni  della legge provinciale 15 dicembre 1980, n.
39, si applicano anche  al  personale  degli  enti  di  gestione  dei
parchi.
   4.  Per  l'esecuzione in amministrazione diretta delle opere e dei
lavori previsti dal programma annuale di gestione  gli  enti  possono
inoltre  avvalersi  di  personale operaio assunto con le modalita' di
cui all'art. 24, primo comma, della  legge  provinciale  23  novembre
1978, n. 48.