Art. 13. Bilanci e gestione finanziaria 1. Gli enti di gestione dei parchi adottano ogni anno, insieme al bilancio annuale, un bilancio pluriennale le cui previsioni assumono come termini di riferimento quelli del bilancio pluriennale della provincia. Il bilancio pluriennale e' approvato con il provvedimento di approvazione del bilancio annuale e viene aggiornato ogni anno ricostituendone l'iniziale estensione. 2. Gli enti di gestione dei parchi adottano ogni anno un bilancio annuale le cui previsioni sono formulate in termini di competenza ed in termini di cassa. 3. Il bilancio annuale di previsione e' inviato alla giunta provinciale per l'approvazione, insieme al programma annuale di gestione, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce. 4. I bilanci sono elaborati in armonia con gli indirizzi e le prescrizioni fissati dal piano del parco e dal programma annuale di gestione approvati dalla giunta provinciale. In sede di approvazione dei bilanci la giunta provinciale puo' altresi' introdurre le modifiche necessarie per adeguarli alle previsioni del piano e del programma. Qualora la giunta provinciale intenda avvalersi di tale facolta' deve sentire sulle proposte di modifica il comitato di gestione, il quale deve esprimersi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali la giunta provinciale approva comunque i bilanci. 5. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Per gli incassi ed i versamenti delle entrate accertate e per il pagamento delle spese impegnate entro il 31 dicembre la chiusura dei conti e' protratta al 31 gennaio successivo. 6. Il conto consuntivo, accompagnato da una relazione ove e' indicato pure lo stato di attuazione del programma annuale di gestione, e' presentato alla giunta provinciale, per l'approvazione, entro il 30 aprile dell'anno successivo ed e' unito al rendiconto generale della provincia. 7. Gli enti di gestione dei parchi hanno un proprio servizio di tesoreria affidato all'Istituto di credito titolare del servizio di tesoreria della provincia, alle medesime condizioni. 8. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di contabilita' di cui alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni.