Art. 13.
                    Bilanci e gestione finanziaria
 
   1.  Gli enti di gestione dei parchi adottano ogni anno, insieme al
bilancio annuale, un bilancio pluriennale le cui previsioni  assumono
come  termini  di  riferimento  quelli del bilancio pluriennale della
provincia. Il bilancio pluriennale e' approvato con il  provvedimento
di  approvazione  del  bilancio  annuale e viene aggiornato ogni anno
ricostituendone l'iniziale estensione.
   2.  Gli enti di gestione dei parchi adottano ogni anno un bilancio
annuale le cui previsioni sono formulate in termini di competenza  ed
in termini di cassa.
   3.  Il  bilancio  annuale  di  previsione  e'  inviato alla giunta
provinciale per  l'approvazione,  insieme  al  programma  annuale  di
gestione, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui esso
si riferisce.
   4.  I  bilanci  sono  elaborati  in armonia con gli indirizzi e le
prescrizioni fissati dal piano del parco e dal programma  annuale  di
gestione  approvati dalla giunta provinciale. In sede di approvazione
dei  bilanci  la  giunta  provinciale  puo'  altresi'  introdurre  le
modifiche  necessarie  per  adeguarli alle previsioni del piano e del
programma. Qualora la giunta provinciale intenda  avvalersi  di  tale
facolta'  deve  sentire  sulle  proposte  di  modifica il comitato di
gestione, il quale deve esprimersi entro il termine di trenta  giorni
dalla  richiesta,  decorsi  i  quali  la  giunta  provinciale approva
comunque i bilanci.
   5.  L'esercizio  finanziario  coincide  con l'anno solare. Per gli
incassi ed i versamenti delle entrate accertate e  per  il  pagamento
delle  spese  impegnate entro il 31 dicembre la chiusura dei conti e'
protratta al 31 gennaio successivo.
   6.  Il  conto  consuntivo,  accompagnato  da  una relazione ove e'
indicato pure  lo  stato  di  attuazione  del  programma  annuale  di
gestione,  e' presentato alla giunta provinciale, per l'approvazione,
entro il 30 aprile dell'anno successivo ed  e'  unito  al  rendiconto
generale della provincia.
   7.  Gli  enti  di gestione dei parchi hanno un proprio servizio di
tesoreria affidato all'Istituto di credito titolare del  servizio  di
tesoreria della provincia, alle medesime condizioni.
   8.  Per  quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni in materia di contabilita' di cui
alla   legge  provinciale  14  settembre  1979,  n.  7  e  successive
modificazioni.