Art. 14.
              Entrate degli enti di gestione dei parchi
 
   1.  Le  entrate  degli enti di gestione dei parchi sono costituite
da:
     a) l'assegnazione di somme a carico del bilancio provinciale;
     b) i proventi derivanti dall'attivita' svolta per conto di terzi
o disciplinata da convenzioni;
     c)  ogni  altro  introito riguardante la gestione e le finalita'
degli enti di gestione.
   2.  Tutte  le  entrate  di  pertinenza  degli enti di gestione dei
parchi devono essere iscritte in bilancio e versate al Tesoriere.
   3.  L'erogazione  agli  enti  di  gestione  dei parchi delle somme
assegnate e' disposta mediante versamento delle stesse alla tesoreria
dell'ente,  in  via  anticipata ed in relazione a fabbisogni di cassa
per periodi determinati dalla giunta provinciale. A tal fine gli enti
presentano  al  servizio parchi e foreste demaniali della provincia i
dati relativi ai fabbisogni di cassa, distinti per capitoli di spesa.