Art. 14. Entrate degli enti di gestione dei parchi 1. Le entrate degli enti di gestione dei parchi sono costituite da: a) l'assegnazione di somme a carico del bilancio provinciale; b) i proventi derivanti dall'attivita' svolta per conto di terzi o disciplinata da convenzioni; c) ogni altro introito riguardante la gestione e le finalita' degli enti di gestione. 2. Tutte le entrate di pertinenza degli enti di gestione dei parchi devono essere iscritte in bilancio e versate al Tesoriere. 3. L'erogazione agli enti di gestione dei parchi delle somme assegnate e' disposta mediante versamento delle stesse alla tesoreria dell'ente, in via anticipata ed in relazione a fabbisogni di cassa per periodi determinati dalla giunta provinciale. A tal fine gli enti presentano al servizio parchi e foreste demaniali della provincia i dati relativi ai fabbisogni di cassa, distinti per capitoli di spesa.