Art. 15. Spese degli enti di gestione dei parchi 1. Le spese degli enti di gestione dei parchi sono costituite da: a) spese generali di funzionamento; b) spese per la realizzazione degli interventi previsti dal programma annuale di gestione; c) spese per interventi urgenti ai sensi dell'articolo 24, comma 3; d) altre spese necessarie per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge. 2. Tutte le spese devono essere iscritte in bilancio. 3. Sono a carico del bilancio provinciale le eventuali spese per i fini di cui agli articoli 25, comma 2 e 41.