Art. 15.
               Spese degli enti di gestione dei parchi
 
   1.  Le spese degli enti di gestione dei parchi sono costituite da:
     a) spese generali di funzionamento;
     b)  spese  per  la  realizzazione  degli interventi previsti dal
programma annuale di gestione;
     c) spese per interventi urgenti ai sensi dell'articolo 24, comma
3;
     d)  altre spese necessarie per la realizzazione degli interventi
di cui alla presente legge.
   2. Tutte le spese devono essere iscritte in bilancio.
   3. Sono a carico del bilancio provinciale le eventuali spese per i
fini di cui agli articoli 25, comma 2 e 41.