Art. 16.
       Assegnazione di somme a carico del bilancio provinciale
 
   1.  Per  consentire agli enti di gestione dei parchi di far fronte
alle  spese  generali  di  funzionamento  la  giunta  provinciale  e'
autorizzata  ad  assegnare  somme per le spese di funzionamento sulla
base  del  bilancio  di  previsione  e  sue  variazioni  regolarmente
approvati  ai  sensi dell'art. 13, comma 3. Gli interventi finanziari
dovranno uniformarsi  a  criteri  idonei  ad  assicurare  livelli  di
efficienza e di economicita' nella gestione dei servizi.
   2.  Allo  scopo  di concorrere al finanziamento degli investimenti
previsti nei programmi annuali di gestione la giunta  provinciale  e'
autorizzata  ad  assegnare  somme  fino  alla concorrenza della spesa
ritenuta ammissibile. Sono ammissibili a finanziamento pure le  spese
relative   alla   realizzazione   degli  interventi  urgenti  di  cui
all'articolo 24, comma 3.