Art. 16. Assegnazione di somme a carico del bilancio provinciale 1. Per consentire agli enti di gestione dei parchi di far fronte alle spese generali di funzionamento la giunta provinciale e' autorizzata ad assegnare somme per le spese di funzionamento sulla base del bilancio di previsione e sue variazioni regolarmente approvati ai sensi dell'art. 13, comma 3. Gli interventi finanziari dovranno uniformarsi a criteri idonei ad assicurare livelli di efficienza e di economicita' nella gestione dei servizi. 2. Allo scopo di concorrere al finanziamento degli investimenti previsti nei programmi annuali di gestione la giunta provinciale e' autorizzata ad assegnare somme fino alla concorrenza della spesa ritenuta ammissibile. Sono ammissibili a finanziamento pure le spese relative alla realizzazione degli interventi urgenti di cui all'articolo 24, comma 3.